Pronti per la fase 2
5 Maggio 2020Più energia da Ronsped
21 Maggio 2020Da oggi entra in vigore una variazione doganale. Ronsped Worldwide è sempre aggiornata su ogni cambiamento e pronta a recepirlo per garantire il migliore servizio. Di seguito, riportiamo alcuni dettagli applicativi di sicuro interesse:
Compilazione del campo 2 (Speditore/esportatore) nelle bolle di import.
L’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli (ADM) con sua Nota Prot. n. 121851 del 20 aprile 2020 ha confermato l’obbligatorietà dal 5 maggio della compilazione della casella n.2 del D.A.U. (riferimento è fatto a precedente Nota dello scorso 20 febbraio Prot. 32879/RU).
Nella Nota ADM dà inoltre riscontro alle segnalazioni ricevute dagli operatori circa due specifiche criticità inerenti alla compilazione del campo in questione.
La prima riguarda la difficoltà di reperimento delle informazioni utili alla compilazione della casella 2 con particolare riguardo a merci da dichiarare all’esportazione in seguito ad estrazione dal deposito doganale.
Al riguardo ADM osserva che il termine temporale di conservazione dei documenti è previsto in “almeno tre anni” con decorrenza “dalla fine dell’anno nel corso del quale il regime doganale in questione è stato appurato” e quindi che per questo periodo, la documentazione deve essere fornita a richiesta dell’Autorità.
La seconda criticità, che stata anche oggetto di una nostra lettera all’indirizzo dell’Agenzia, riguarda la prassi in uso di presentare una sola dichiarazione di importazione per merci con diverse fatture e consolidate in un’unica spedizione.
ADM si limita ad osservare che è elementare il principio per cui la dichiarazione di importazione debba riferirsi ad un solo soggetto cedente estero e pertanto dovranno essere predisposte più dichiarazioni doganali a fronte di più transazioni economiche.
ADM conclude che la compilazione della casella 2, rimessa come facoltà agli Stati membri, si rende necessaria e quindi obbligatoria per il crescere del commercio globale soprattutto per effetto dell’e-commerce.
L’“adempimento” della compilazione si inserisce nel processo di adeguamento normativo che prevede la piena tracciabilità delle operazioni di commercio internazionale, e l’esigenza di conoscere i reali cedenti e cessionari.
ADM osserva che tale adeguamento comporterà anche benefici per gli operatori, ad esempio: il calo drastico ed immediato delle verifiche a posteriori, la riduzione delle verifiche presso le sedi aziendali e un alleggerimento dei controlli in forza di un’analisi dei rischi più affinata che permetterà l’adozione di politiche di controllo più selettive e mirate.